1. In materia di cause di estinzione della pena, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere le seguenti cause di estinzione:
a) la morte del condannato;
b) l'indulto e la grazia;
c) la sospensione condizionale della pena se non revocata;
d) la sospensione condizionata della pena residua;
e) la prescrizione della pena.