Art. 47.
(Cause di estinzione della pena).

      1. In materia di cause di estinzione della pena, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere le seguenti cause di estinzione:

          a) la morte del condannato;

          b) l'indulto e la grazia;

          c) la sospensione condizionale della pena se non revocata;

          d) la sospensione condizionata della pena residua;

          e) la prescrizione della pena.